13 novembre 2015
SI COMUNICA CHE LA REGIONE PIEMONTE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11 C.6 DELLA L.R. 21/2013 RENDE NOTO CHE "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. 21/2013:
1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, C. 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, c. 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. 21/2013:
1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, C. 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, c. 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.
Allegati
- DETERMINA N. 3254 DEL 10.11.2015[.pdf 74,86 Kb - 13/11/2015]
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